Documenti pontifici

Costituzione Apostolica "Basilicae Nicolaitanae", 11 febbraio 1968
(Acta Apostolicce Sedis, 60, 1968, 446-449)

 

PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
 
  A tutti è noto che per vari secoli hanno dif­fuso le glorie della Basilica di San Nicola di Bari sia le moltitudini di fedeli provenienti dall'Oriente e dall'Occidente, sia 'gli edifici stessi costruiti con arte mirabile, sia, infine, i supremi Pastori della Chiesa cattolica con il cu­mulo dei diritti e dei privilegi concessi. Una testimonianza di questa benevolenza dei Ro­mani Pontefici verso il summenzionato tempio è anche la Lettera Apostolica "Sacris in aedibus" del 5 agosto 1951, emanata dal Nostro Predecessore Pio XII di felice memoria, con la quale al preclarissimo tempio di San Nicola, Vescovo di Myra, restituito dopo le distruzioni dell'ultima guerra alla sua primitiva e più splendida forma, lo stesso Sommo Pontefice confermò il privilegio di esenzione dalla giuri­sdizione dell'Ordinario di Bari affidandolo alle cure dei Frati dell'Ordine dei Predicatori. Questi adempirono con tale diligenza all'inca­rico loro affidato che, e per l'opera di ciascuno di essi diligentemente prestata e per le divine liturgie ivi molto frequentemente celebrate con riti solenni, attirarono grandissimo numero di fedeli a ristorarsi al pascolo dei Sacramenti e della parola sacra. Ora però, al termine del Concilio Ecumenico Vaticano II, essendo il momento favorevole per mettere un maggiore impegno affinché, sia le forze interne della Chiesa sia le norme con cui sono ordinate le sue istituzioni, abbiano un novello vigore e raggiungano la massima vitalità, in modo che al Cristo vivo corrisponda una Chiesa viva, a nessuno può sfuggire l'urgenza di una sincera ed efficace unione delle forze, e la necessità di ordinare con legami più stretti l'impegno di tutti. E in realtà, una simile unione di forze, pronta e generosa e da parte dell'Arcivescovo e da parte del clero dell'uno e dell'altro ordine, sembra essere particolarmente richiesta nella città di Bari, poiché la Basilica di San Nicola ha importanza non solo per l'intera città ma anche per quasi tutta la cattolicità in quanto ha contribuito in ogni tempo a dare impulso al movimento ecumenico. Per queste ragioni ade-rendo benevolmente alle suppliche con le qua-li fu chiesto alla Sede Apostolica che le norme, emanate con la summenzionata Lettera Apo­stolica di Pio XII, venissero redatte secondo un nuovo criterio e cioè adattate ai principi del Concilio Ecumenico e ai bisogni del nostro tempo, Noi, dopo aver conosciuto il concorde parere dell'Arcivescovo di Bari e dei Superiori dell'Ordine dei Predicatori, abbiamo colto l'occasione di offrire un' altra testimonianza della nostra benevolenza, unendo cioè più strettamente lo stesso tempio di San Nicola alla Sede Apostolica Romana e, benché in modo diverso, all'Arcivescovo diocesano, e con il parere del Nostro diletto Figlio il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, abrogando e derogando, in quanto è necessario, a quanto fu stabilito con la sum-menzionata Lettera Apostolica, abbiamo deter­minato che da ora in avanti l'ordinamento giu­ridico della Basilica di San Nicola e degli edi­fici annessi sia regolata dalle seguenti norme.
 
 1.      La Basilica di San Nicola ed il clero asse­gnato alla medesima, per quanto riguarda il servizio della Basilica, sono direttamente soggetti alla Sede Apostolica.
 2.      Il summenzionato tempio e gli edifici annessi sono affidati ad nutum Sanctce Sedis all' Ordine dei Frati Predicatori.
 3.      Sotto il nome di clero, del quale si parla al n. 1, si intendono i Religiosi della Comu­nità dei Frati Predicatori ivi costituita dal Maestro Generale dello stesso Ordine e assegnati al servizio della Basilica.
 4.      La Basilica di San Nicola viene elevata, in perpetuo, all'onore e alla dignità di Ba­silica Pontificia, con tutti i diritti ed i privilegi che spettano ai templi insigniti di  un tale titolo.
 5.      La Sede Apostolica prepone alla Basilica di San Nicola un Delegato Pontificio e allo stesso attribuisce i diritti e i doveri che ven­gono elencati più sotto.
 6.
      L'Ufficio di Delegato Pontificio è attri­buito all'Arcivescovo pro tempore di Bari, omesso il titolo di "Gran Priore" di cui lo stesso Arcivescovo era finora insignito honoris causa.
 7.      La Comunità religiosa dei Frati Predicatori gode dell'esenzione, anche dal Delegato Pontificio, secondo le norme del diritto comune. Il tempio, invece, sarà sot­toposto alla giurisdizione del Delegato allo stesso modo delle chiese parrocchiali affi­date ai Religiosi non pieno iure. Nelle cele­brazioni delle sacre funzioni in Basilica i Religiosi seguiranno il rito e il calendario del proprio Ordine.
 8.
      Il Rettore della Basilica di San Nicola sarà il Superiore della suddetta Comunità religiosa. Allo stesso poi, oltre le facoltà più sotto enumerate, spettano i benefici e le funzioni attribuite dal diritto comune ai Rettori degli edifici sacri.
 9.
      Circa la precedenza, da osservarsi nel tempio, tra le varie persone sia fisiche che morali siano osservate le norme sancite nel C.I.C. Per quanto riguarda il Delegato Pontificio e il Capitolo Metropolitano Barese si applichino le prescrizioni dei canoni 347 e 408.
10. Spetta alla Santa Sede: confermare ed immettere nella carica il Rettore della Basi­lica, presentato dal Maestro Generale dei Frati Predicatori; vigilare, per mezzo del suo Delegato, sull'amministrazione dei beni temporali sia mobili che immobili del tem­pio di San Nicola e circa gli oneri delle pie fondazioni e l'uso delle donazioni e delle offerte; ricevere annualmente le relazioni della vita religiosa e dello stato economico e patrimoniale della Basilica; nominare, quan­do la Sede metropolitana di Bari è vacante, il Vicario della stessa Basilica e concedere a lui le necessarie ed opportune facoltà.
11. Oltre a ciò che gli spetta a norma dell'art. 6, sarà compito del Delegato Pontificio: celebrare, in forma pontificale o solenne, nella Basilica le sacre funzioni nelle feste di san Nicola che ricorrono nei giorni 9 mag­gio e 6 dicembre, assistendolo il Capitolo Metropolitano Barese; lo assisteranno, invece, i Padri dell' Ordine dei Predicatori se in altri giorni festivi o in altre occasioni vorrà celebrare funzioni sacre; usare la cat­tedra pontificale, secondo le norme delle leggi liturgiche; presiedere le riunioni che hanno il compito di stabilire i festeggia-menti sia ordinari che straordinari in onore di san Nicola, cioè i "Comitati delle feste patronali di san Nicola", e nominare i mem­bri degli stessi Comitati, presentati o desi­gnati dal Rettore della Basilica; presiedere le sacre processioni che partono dalla Basilica; convocare e fare convegni o riunioni più solenni e intraprendere partico­lari attività in Basilica dopo essersi consul­tato con il Rettore della medesima; ove questi non sia d'accordo, va consultata la Sede Apostolica; trasmettere ogni anno alla Santa Sede le relazioni sue e quelle del Rettore circa lo stato degli edifici, il culto, l'azione pastorale e l'amministrazione dei beni della Basilica.
12.
     Il Rettore della Basilica sarà investito dell'ufficio dal Delegato Pontificio, con rito pubblico; il documento originale dell'inve­stitura deve essere conservato nell'archivio della Basilica; egli (il Rettore) nella Ba­silica ha la facoltà ordinaria di predicare, di ascoltare le confessioni sacramentali, di assistere ai matrimoni a norma dei canoni 1094 e 1097 § 1, 3, con l'obbligo di tra-smettere gli atti al parroco della Cattedrale; di delegare la facoltà di predicare e di ascoltare le confessioni, modo abituali et permanenter, e, soltanto nei singoli casi, quella di assistere ai matrimoni secondo il canone 1096 C.I.C.; il Rettore presiede le solenni processioni, che partono dalla Basilica, alle quali non intervenga il Dele­gato Pontificio; è vice Presidente dei Comi­tati, ai quali spetta organizzare i festeggia-menti sia annuali che straordinari in onore di san Nicola; col consenso, almeno pre­sunto, del Delegato Pontificio può invitare un Vescovo per la celebrazione di particola­ri funzioni sacre in Basilica; per svolgere alcune straordinarie celebrazioni in Basi­lica, chieda il benestare al Delegato Pon­tificio, e, in caso di disaccordo, la questio­ne venga deferita alla Sede Apostolica; ogni anno invierà al Delegato Pontificio una relazione circa le modalità del culto e del-l'azione pastorale svolta in Basilica come pure la relazione sull'amministrazione dei beni che deve essere trasmessa alla Santa Sede; quando l'ufficio del Rettore è vacan­te, oppure (il Rettore) è assente per qualsia­si motivo, i suoi uffici e i suoi obblighi li assume colui che fa le veci nel governo del-la Comunità.
Tutte queste cose, infine, che abbiamo decretato, provveda che siano messe in atto il venerabile Fratello Egano Righi Lambertini, Arcivescovo titolare di Doclea e Nunzio Apostolico in Italia, oppure un altro sacerdote da lui delegato. Colui il quale eseguirà l'incari­co ne compilerà il documento come vuole laconsuetudine, e lo invierà al più presto possibi­le alla Sacra Congregazione per i Vescovi, conle firme ed il sigillo. Vogliamo che questa Costituzione, ora e nel futuro, sia sempre effi­cace, nonostante tutte le cose contrarie, anche degne di particolare menzione.
 
Dato a Roma, presso San Pietro, l'11 feb­braio 1968, V del Nostro Pontificato.
Luigi Card. Traglia Cancelliere di S. R. C.
 
Carlo Card. Confalonieri Prefetto della S. Congr. per i Vescovi
 
Francesco Tinello Reggente della Cancelleria Apostolica
 
Giuseppe Rossi
Vescovo titolare di Palmira
Proton. Apostolico
 
Giuseppe Massimi
Proton. Apostolico