Assetto canonico della Basilica di San Nicola

L’assetto canonico della Basilica di San Nicola negli ultimi cinquant’anni:Le Costituzioni Apostoliche e i Domenicani di San  Nicola

          Il 25 novembre 1951 è la data ufficiale dell’affidamento della Basilica di S. Nicola ai Frati Domenicani. Prima del 1951, il Tempio di S. Nicola era affidato ad un Capitolo di Canonici presieduto da un Gran Priore e direttamente soggetto alla Sede Apostolica. Con la morte del Gran Priore Monsignor Nicola Maria Savinetti, avvenuta il 30 luglio 1945, l’intera città di Bari cominciò a trepidare sulle sorti della Basilica. Col trascorrere degli anni, a causa del lungo protrarsi della vacanza dell’ufficio priorile, tale trepidazione sfociò in un vero e grave disagio morale, perché diverse erano le voci che correvano in città ed insistenti quelle che preannunciavano una soluzione contraria alla secolare posizione giuridica e giurisdizionale della Basilica. Innegabile era, infatti, che la Basilica, senza colpa del suo Capitolo, richiedeva ormai una soluzione radicale dei gravi ed urgenti problemi che l’angustiavano e che i viventi Capitolari, per la loro avanzata età, non erano più in grado di dare.
         Mutare la struttura giuridica della Basilica non significava dire per sempre addio a quell’esenzione dall’Ordinario dell’Arcidiocesi di Bari sancita sin dalle origini da Urbano II nel 1089, confermata in seguito da Pelagio II e, attraverso oltre otto secoli, da ben altri sedici Romani Pontefici, riconosciuta indispensabile anche dal potere civile sin dal 1304 con la Costituzione Nicolaiana di Carlo II d’Angiò? Non si sarebbero rinnovate, data l’occasione propizia, le lotte giurisdizionali per privare la Basilica delle sue libertà e dei suoi privilegi di diretta e immediata dipendenza dalla Santa Sede?
         Nel dicembre del 1949 il Capitolo di S. Nicola rivolgeva al Santo Padre Pio XII una supplica affinché dichiarasse la Basilica “Praelatura nullius”, vale a dire un territorio equiparato ad una diocesi, affidato, per speciali circostanze storiche etniche o culturali, alla cura pastorale di un Prelato. Ma la Santa Sede sembrava ormai orientata verso altra soluzione. Nel giugno, infatti, dello stesso anno 1949 la Sacra Congregazione Concistoriale chiedeva a diversi Ordini Religiosi precise proposte per ottenere l’eventuale cura della Basilica. Fu così che si giunse alla Costituzione Apostolica “Sacris in aedibus” del 5 agosto 1951 di Pio XII. A questo documento pontificio seguirono le Costituzioni Apostoliche “Basilicae Nicolaitanae” dell’11 febbraio 1968 di Paolo VI e “A seguito delle celebrazione del IX centenario” dell’8 maggio 1989 di Giovanni Paolo II.
 
Costituzione Apostolica “Sacris in aedibus”, 5 agosto 1951
      È la Costituzione Apostolica con la quale il Romano Pontefice Pio XII affida la Basilica di S. Nicola all’Ordine dei Frati Predicatori stabilendo i diritti e i doveri della Santa Sede, dell’Arcivescovo di Bari e dei Frati Predicatori.
         Il motivo principale dell’intervento pontificio è costituito dalle vicissitudini dei tempi e delle cose e dalle distruzioni della seconda guerra mondiale che hanno fatto perdere alla Basilica l’antico splendore, opprimendola da parecchie e gravi difficoltà e rendendo in essa il culto divino alquanto trascurato. Facendo proprie le suppliche del clero e del popolo barese, il Sommo Pontefice racchiude in dieci articoli normativi il nuovo assetto canonico della Basilica di S. Nicola.
         Prima di tutto viene ribadita l’esenzione della Basilica e del suo clero dalla giurisdizione dell’Ordinario locale e, dunque, l’immediata soggezione alla Sede Apostolica, secondo le norme contenute nel Decreto Concistoriale del 6 dicembre 1919, ma con le innovazioni della Costituzione Apostolica.
Per “clero ascritto alla medesima” non s’intende soltanto i chierici domenicani, ma anche i rimanenti Canonici di S. Nicola.
Per “Sede Apostolica” s’intende non solo il Romano Pontefice, ma anche i Dicasteri della Santa Sede: nel nostro caso si tratta della Sacra Congregazione Concistoriale.
         Non solo la Basilica, ma anche gli edifici annessi, sono affidati ad nutum S. Sedis all’Ordine dei Frati Predicatori.
         Con la morte dell’ultimo Gran Priore Monsignor Savinetti, il titolo viene attribuito honoris causa all’Arcivescovo pro tempore di Bari.
 
Diritti e doveri della Santa Sede.
  • Dicastero competente: Sacra Congregazione Concistoriale.
  • Conferma e investitura del Superiore della Basilica presentato dal Maestro Generale dell’Ordine.
  • Ricevere la relazione annuale del Superiore della Basilica circa lo stato economico e patrimoniale.
  • Diritto di vigilanza circa la religione e i costumi, l’amministrazione dei beni temporali, mobili ed immobili, l’esecuzione degli oneri delle pie fondazioni, delle donazioni e delle offerte.
 
Diritti e doveri dell’Arcivescovo di Bari.
  • Titolo di “Gran Priore” in perpetuo, honoris causa.
  • Pontificali solenni in Basilica in uno tra i giorni festivi da stabilirsi una volta per sempre.
  • Convocazione in Basilica di congressi ed adunanze diocesani di maggiore importanza, dopo aver consultato il Superiore della Basilica.
  • Presidente onorario del Comitato delle Feste Patronali di S. Nicola.
  • Nominare i Dirigenti del Comitato Feste, presentati e designati dal Superiore della Basilica.
  • Presiedere e moderare la solennità della Traslazione di S. Nicola.
  • Licenza per la celebrazione dei matrimoni in Basilica.
 
Diritti e doveri del Superiore della Basilica.
  • Il Superiore della Basilica è anche Superiore della Comunità religiosa; viene presentato dal Maestro Generale dell’Ordine alla Sacra Congregazione Concistoriale alla quale spetta la conferma e l’investitura.
  • Gli viene attribuito tutto ciò che nel Decreto Concistoriale del 6 dicembre 1919 (Acta Apostolicae Sedis 12, 1920, 159-161) è attribuito al Gran Priore, con le innovazioni della Costituzione Apostolica: esenzione non solo locale ma anche personale dall’Ordinario diocesano; cura delle anime col diritto dell’amministrazione dei sacramenti; possibilità di disporre e prescrivere quanto è necessario ed opportuno per l’ordine del servizio divino ed il tempo delle sacre funzioni nella Basilica, e per la disciplina del clero addetto alla medesima; possibilità d’infliggere, nell’ambito della Basilica e per le mancanze più lievi, proporzionate pene e, se fosse necessario, possibilità di sospendere a divinis, ma ad breve tempus.
  • Consigliare l’Arcivescovo circa la convocazione in Basilica di congressi ed adunanze diocesani di maggiore importanza.
  • Designare e presentare all’Arcivescovo per la nomina i Dirigenti del Comitato Feste.
  • Relazione annuale da inviare alla Sacra Congregazione Concistoriale circa lo stato economico e patrimoniale della Basilica.
  • Dare la facoltà di confessare e di predicare nella Basilica ai sacerdoti del suo Ordine, approvati dai propri Superiori.
  • Presidente de facto del Comitato Feste e presentazione all’Arcivescovo dei membri del Comitato.
  • Vacanza del Superiore per qualsiasi causa, ne farà le veci chi farà le veci del Superiore nella casa religiosa.
 
 
Costituzione Apostolica “Basilicae Nicolaitanae”, 11 febbraio 1968.
  
         È la Costituzione Apostolica con la quale il Romano Pontefice Paolo VI eleva il Tempio di S. Nicola a “Basilica Pontificia”, nominando l’Arcivescovo pro tempore di Bari “Delegato Pontificio”. La decisione pontificia rappresenta la conclusione di una lunga storia religiosa, intensificatasi nei vari secoli; ed è, al tempo stesso, il principio di un nuovo periodo di storia, che vedrà svilupparsi ancora di più il culto nicolaiano, nello spirito del nuovo tempo della Chiesa, dovuto al Concilio Vaticano II.
         Con la venuta dei Frati Domenicani, la Basilica ha conosciuto un meraviglioso risveglio, ha riacquistato il suo prestigio, ha valorizzato il dialogo ecumenico. Questo ammirevole sviluppo ha indotto la Santa Sede a riesaminare la struttura giuridica e la posizione stessa della Basilica, soprattutto in relazione allo spirito e alle norme del Concilio Vaticano II.
         Con lo sviluppo della teologia conciliare, si è andata sempre più affermando l’unità e organicità della Chiesa locale e si è sentita la necessità di adoperarsi più intensamente, affinché gli strumenti di cui la Chiesa si serve e le leggi che reggono le sue istituzioni acquistino un nuovo vigore, e raggiungano la massima efficienza, “in modo che al Cristo vivo corrisponda la Chiesa viva”.
         Per questi motivi, la Santa Sede ha ritenuto opportuno sottoporre a lungo ed approfondito esame la natura e il funzionamento della Basilica, giungendo alla decisione di elevarla a Basilica Pontificia e aggiornando le norme emanate con la Costituzione del 1951.
         Il Santo Padre Paolo VI, nel fare questo, è stato mosso “dal desiderio di dare alla Basilica di S. Nicola un nuovo segno della benevolenza della Sede Apostolica, legandola ad Essa con vincolo più stretto”. La Basilica diviene così Basilica della Sede Apostolica e il suo diretto superiore è il Santo Padre, rappresentato dall’Arcivescovo pro tempore di Bari, che diviene Delegato Pontificio.
         Nella Costituzione Apostolica si ribadisce che la Basilica e gli edifici annessi sono affidati ad nutum S. Sedis all’Ordine dei Frati Predicatori; inoltre, Basilica e clero assegnato ad essa sono immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, per quanto riguarda il servizio della Basilica. A differenza della Costituzione del 1951, per “clero assegnato alla medesima” s’intende soltanto quello della Comunità dei Frati Predicatori. L’elevazione a Basilica Pontificia è in perpetuo. L’Arcivescovo pro tempore di Bari riceve l’ufficio di Delegato Pontificio, omettendo il titolo di “Gran Priore” honoris causa. Secondo il diritto comune della Chiesa, la Comunità religiosa gode dell’esenzione anche dal Delegato Pontificio; invece la Basilica è sottoposta alla giurisdizione del Delegato Pontificio allo stesso modo delle chiese parrocchiali affidate ai Religiosi non pleno iure. Per le celebrazioni liturgiche in Basilica, i Frati seguiranno il rito e il calendario del proprio Ordine. Non si parla più di “Superiore della Basilica”, ma di “Rettore”; il Rettore è il Superiore della Comunità religiosa, mentre nella Costituzione del 1951 si diceva che il Superiore della Basilica è anche il Capo della Comunità religiosa. Per la prima volta si parla di diritto di precedenza da osservarsi in Basilica e si rinvia al diritto comune della Chiesa, il Codice di Diritto Canonico del 1917.
 
Diritti e doveri della Sede Apostolica.
  • Dicastero competente: Sacra Congregazione per i Vescovi (in seguito alla soppressione della Sacra Congregazione Concistoriale).
  • Confermare ed immettere nella carica il Rettore presentato dal Maestro Generale dell’Ordine.
  • Diritto di vigilanza circa l’amministrazione dei beni temporali, mobili ed immobili, l’esecuzione degli oneri delle pie fondazioni, delle donazioni e delle offerte. A differenza della Costituzione del 1951, questo diritto lo esercita per mezzo del Delegato Pontificio.
  • Ricevere le relazioni annuali del Delegato Pontificio e del Rettore circa lo stato religioso, economico e patrimoniale della Basilica. Nella precedente Costituzione, le relazioni spettavano solo al Rettore.
  • Nominare il Vicario della Basilica quando la Sede Metropolitana di Bari è vacante. Quest’ufficio non compare nella precedente Costituzione. Vicario della Basilica non è la stessa cosa che Vicario dell’arcidiocesi (Amministratore diocesano) pro tempore.


 
Diritti e doveri dell’Arcivescovo di Bari.
  • È il Delegato Pontificio per la Basilica di S. Nicola, data l’elevazione della stessa alla dignità pontificia.
  • Pontificare in Basilica il 9 maggio e il 6 dicembre, assistito dal Capitolo Metropolitano barese. Nella Costituzione precedente vi è solo il 9 maggio e non vi è menzione del Capitolo Metropolitano barese, poiché vi erano ancora i rimanenti Capitolari di S. Nicola.
  • Possibilità di celebrare in Basilica in altre occasioni assistito dai Padri Domenicani.
  • Usare la cattedra pontificale.
  • Presiedere i Comitati delle Feste Patronali di S. Nicola; nominare i membri presentati o designati dal Rettore. Nella Costituzione precedente vi era soltanto la nomina dei Dirigenti.
  • Presiedere le processioni che partono dalla Basilica.
  • Convocare e fare convegni o riunioni e intraprendere particolari attività in Basilica dopo aver consultato il Rettore; in caso di disaccordo, va consultata la Sede Apostolica. Nella Costituzione del 1951 era implicito l’eventuale ricorso alla Sede Apostolica in caso di disaccordo.
  • Trasmissione alla Sede Apostolica delle relazioni annuali sue e del Rettore circa lo stato degli edifici, il culto, l’azione pastorale e l’amministrazione. Nella Costituzione precedente, solo il Rettore era tenuto a relazionare.
  • Investire pubblicamente con rito pubblico il Rettore della Basilica. Nella Costituzione del 1951 spettava direttamente alla Sacra Congregazione Concistoriale.
 
Diritti e doveri del Rettore.
  • Facoltà ordinaria di predicare, confessare, celebrare i matrimoni, con l’obbligo di trasmettere gli atti al parroco della Cattedrale. Nella Costituzione del 1951, l’Ordinario locale concedeva la licenza per la celebrazione dei matrimoni.
  • Delegare in modo habituali et permanenter la facoltà di predicare e confessare; nei singoli casi, quella di celebrare i matrimoni. Nella Costituzione precedente poteva solo concedere la facoltà di predicare e di confessare ai sacerdoti domenicani.
  • Presiedere le processioni che partono dalla Basilica qualora non intervenga il Delegato Pontificio.
  • Vice Presidente dei Comitati Feste.
  • Possibilità di invitare un Vescovo per particolari celebrazioni, col consenso almeno presunto del Delegato Pontificio.
  • Per straordinarie celebrazioni in Basilica deve chiedere il benestare al Delegato Pontificio; in caso di disaccordo, la questione va deferita alla Sede Apostolica.
  • Consigliare il Delegato Pontificio circa la convocazione in Basilica di convegni o riunioni di maggiore importanza; in caso di disaccordo, va consultata la Sede Apostolica
  • Relazione annuale da inviare al Delegato Pontificio circa le modalità del culto e dell’azione pastorale, l’amministrazione dei beni della Basilica.
  • Vacanza o assenza del Rettore per qualsiasi causa, ne farà le veci chi farà le veci del Superiore nella casa religiosa.
 
Costituzione Apostolica “A seguito delle celebrazioni del IX centenario”, 8 maggio 1989.
  
         È la Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II che regola attualmente i rapporti dell’Ordine dei Frati Predicatori con la Santa Sede e il Delegato Pontificio. La Sede Apostolica, dopo le celebrazioni del IX centenario della Traslazione delle reliquie di S. Nicola da Myra a Bari (1087-1987), considerati i mutamenti ecclesiali dovuti all’attuazione delle direttive del Concilio Vaticano II e le nuove prospettive della vita del Santuario Nicolaiano, desidera configurare la Basilica di S. Nicola con un nuovo assetto canonico, perfezionando quanto già disposto nelle precedenti Costituzioni del 1951 e del 1968.
         Grazie ai Frati Predicatori, la Basilica ha goduto di un rinnovato fervore di vita sotto l’aspetto liturgico, pastorale, apostolico, culturale e, soprattutto, ecumenico, che ha caratterizzato la specifica vocazione della Chiesa locale e di tutta la Puglia.
         Il Sommo Pontefice ribadisce che la Basilica e gli edifici annessi sono affidati ad nutum S. Sedis all’Ordine dei Frati Predicatori. I Frati hanno la diretta responsabilità della conduzione pastorale, culturale ed amministrativa della Basilica e delle attività istituzionali connesse con la vita della stessa. Secondo il diritto comune della Chiesa, la Comunità religiosa gode dell’esenzione dal Delegato Pontificio, ma la Basilica è sottoposta alla giurisdizione di quest’ultimo allo stesso modo delle chiese parrocchiali affidate ai Religiosi.
 
Diritti e doveri della Santa Sede.
  • Dicastero competente: a partire dal 10 novembre 1980 è la Commissione Cardinalizia per i Pontifici Santuari di Pompei, Loreto e Bari (in seguito alla riforma della Curia Romana voluta da Paolo VI). Attualmente, con la soppressione della Commissione Cardinalizia (in seguito alla riforma della Curia Romana attuata da Giovanni Paolo II), il Dicastero competente è la Segreteria di Stato.
  • Confermare ed immettere nella carica il Rettore, presentato dal Maestro Generale dell’Ordine dei Frati Predicatori.
  • Diritto di vigilanza, per mezzo del Delegato Pontificio, circa l’amministrazione dei beni temporali, mobili ed immobili, l’esecuzione degli oneri delle pie fondazioni, delle donazioni e delle offerte.
  • Ricevere le relazioni annuali del Delegato Pontificio e del Rettore circa lo stato religioso, economico e patrimoniale della Basilica.
  • Nominare il Vicario della Basilica quando la Sede Metropolitana di Bari è vacante.
 
Diritti e doveri dell’Arcivescovo di Bari-Bitonto.
  • È il Delegato Pontificio per la Basilica di S. Nicola. A partire dal 30 settembre 1986 è Vescovo anche di Bitonto. È il legale rappresentante della Basilica, poiché essa è ente giuridico riconosciuto dallo Stato.
  • Inserire l’attività della Basilica nella pastorale della Chiesa locale.
  • Vigilanza pastorale e controllo amministrativo per mezzo di appositi Organismi. Attualmente vi è il Collegio dei Revisori e il Consiglio di amministrazione conventuale.
  • Presiedere gli Organismi di vigilanza e controllo e curare i rapporti con gli Organismi della Santa Sede preposti alla Basilica, rispettando l’autonoma gestione affidata ai Frati Predicatori. Può presiedere solo il Collegio dei Revisori, non il Consiglio di amministrazione conventuale. Per “Organismi della Santa Sede” s’intende, oltre la Segreteria di Stato, anche la Prefettura per gli Affari Economici.
  • Promuovere iniziative di ordine pastorale e culturale in Basilica in collaborazione con il Rettore e la Comunità dei Frati Predicatori.
  • Nominare suo Procuratore legale il Rettore per gli atti di ordinaria amministrazione.
  • Chiedere alla Santa Sede le autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione proposti dal Rettore.
  • Trasmissione alla Sede Apostolica delle relazioni sue e del Rettore circa la vita della Basilica.
  • Investire pubblicamente con rito pubblico il Rettore della Basilica.
  • Approvazione dei programmi dei festeggiamenti ordinari e straordinari in onore di S. Nicola.
  • Approvazione dei regolamenti dei Comitati Feste.

 
Diritti e doveri del Rettore.
  • È il Priore della Comunità religiosa designato a norma delle Costituzioni dell’Ordine dei Frati Predicatori e presentato alla Santa Sede per la nomina dal Maestro Generale dell’Ordine.
  • Facoltà ordinaria di confessare e celebrare i matrimoni, con l’obbligo di trasmettere gli atti al parroco della Cattedrale.
  • Delegare la facoltà di confessare e celebrare i matrimoni.
  • Possibilità di invitare uno o più Vescovi per particolari celebrazioni, col consenso almeno presunto del Delegato Pontificio. Nella Costituzione precedente si parlava di un solo Vescovo.
  • Relazione triennale da inviare al Delegato Pontificio circa le modalità del culto e dell’attività pastorale, lo stato degli edifici della Basilica. Nella Costituzione del 1968, la relazione era annuale.
  • Designare i Comitati sia ordinari sia straordinari dei festeggiamenti e sottoporli all’approvazione del Delegato Pontificio.
  • Presiedere i Comitati dei festeggiamenti.
  • Bilancio di previsione economica entro il mese di novembre e bilancio consuntivo entro il mese di febbraio da inviare al Delegato Pontificio, dopo approvazione del Consiglio di amministrazione conventuale.
  • Mettere a disposizione del Delegato Pontificio tutta la documentazione necessaria perché egli possa assolvere al proprio ufficio di vigilanza e controllo.
  • Vacanza o assenza del Rettore per qualsiasi causa, ne farà le veci chi farà le veci del Superiore nella casa religiosa.
  •  
 Osservazioni conclusive.
     Nelle tre Costituzioni Apostoliche è costante la volontà dei Romani Pontefici di affidare ad nutum S. Sedis la Basilica di San Nicola all’Ordine dei Frati Predicatori, conservando il privilegio dell’esenzione dalla giurisdizione dell’Ordinario del luogo. Circa i diritti e i doveri della Santa Sede rispetto alla Basilica, notiamo che essi restano invariati: conferma ed investitura del Rettore, vigilanza pastorale ed amministrativa, ricezione delle relazioni sulla Basilica, nomina del Vicario (questo manca nella Costituzione del 1951, ma potrebbe essere sottinteso).
     Circa i diritti e i doveri dell’Arcivescovo pro tempore di Bari, notiamo un crescendo: dal titolo di “Gran Priore” si passa all’ufficio di Delegato Pontificio; investitura del Rettore; legale rappresentante della Basilica; vigilanza pastorale e controllo amministrativo.
     Per quanto riguarda il Rettore, il suo ufficio è sempre connesso a quello di Superiore della Comunità religiosa, ma con l’ultima Costituzione, finalmente, vi è il rispetto delle Leggi dei Frati Predicatori: è la Comunità che elegge il suo Superiore per tre anni; può essere rieletto per un secondo triennio consecutivo, ma non per un terzo, a meno che non venga postulato e riceva dispensa dal Maestro Generale dell’Ordine. Il Rettore ha facoltà ordinaria di predicare, confessare e celebrare matrimoni e facoltà di delegare chiunque abbia i requisiti previsti dal diritto comune della Chiesa. È il Rettore con la sua Comunità che hanno la diretta responsabilità della conduzione pastorale, culturale ed amministrativa della Basilica e delle attività istituzionali connesse con la vita della stessa.
Attualmente, la Comunità religiosa preposta alla Basilica è composta da 14 frati presbiteri, di cui 1 nella Casa filiale di Grecia, 2 frati cooperatori, di cui 1 in Grecia e 1 diacono permanente terziario domenicano, coadiuvata da 4 suore domenicane di Santa Caterina da Siena. Essi si prestano a qualsiasi tipo di servizio. La Sede Apostolica che conosceva a fondo la situazione della Basilica ha ritenuto bene affidarla alla diretta e piena responsabilità di un Ordine religioso che, sotto l’aspetto pastorale, culturale ed economico, solo con il sacrificio personale proprio dei religiosi, con il loro spirito di povertà e la loro capacità di iniziativa avrebbero potuto far fronte a tutte le esigenze. Che il Signore e San Nicola ci mantengano fedeli alla nostra vocazione per adempiere quanto ci è richiesto da fedeli e gerarchia.

fr. Lorenzo Lorusso OP