Documenti pontifici

Costituzione Apostolica “Sacris in aedibus", 5 agosto 1951
(Acta Apostolicae Sedis, 44, 1952, 201-204)
 
PIO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
 
Fu sempre a cuore dei Romani Pontefici che non mancasse lo splendore del culto divino in quei sacri templi che per varie ragioni sono celebrati dai fedeli con somma pietà e che conquistarono in tutto l'orbe cattolico grande rinomanza nel decorso dei secoli.
Una particolare attenzione del Nostro ministero apostolico ci richiede quella per insigne Basilica di San Nicola, Vescovo di Myra, per cui non poco viene nobilitata la città di Bari e che a diritto è da annoverarsi tra i santuari più importanti dedicati a Dio in onore dei Santi del Cielo.
Tale Santuario, infatti, fu iniziato nell'anno 1087, quando Elia, Abate del cenobio di San Benedetto e poi Arcivescovo di Bari, fatto il diagramma, costruì la cripta del sacro edificio per conservare le spoglie di san Nicola, portate ivi prima, come viene tramandato, da alcuni marinai Baresi da Myra.
Con il decorso del tempo, il tempio fu ampliato con arte meravigliosa ed arricchito sia dai Sommi Pontefici sia dai Re e Principi cristiani di tanti privilegi, grazie, benefici e concessioni che per il decoro della religione divenne celeberrimo e ricchissimo per i beni temporali.
Pertanto innumerevoli schiere di fedeli del luogo e di pellegrini anche dalle regioni orientali, ininterrottamente ivi affluirono per impetrare l'aiuto di san Nicola.
In tutti i tempi vi fiorì un ceto di monaci e di canonici che erano addetti al culto divino e che compivano diligentissimamente le sacre funzioni. Ad essi, sia monaci sia canonici, sovrastavano i Gran Priori, come li chiamavano, dei quali non pochi furono illustri per pietà e dottrina, e che godendo del singolare privilegio di esenzione da parte dei Romani Pontefici, con cura ammini­strarono la Basilica e le sue istituzioni. Il quale antico privilegio di esenzione, Benedetto XV di felice memoria, Nostro Predecessore, ritenne e confermò, con decreto della S. Congregazione Concistoriale del 6 dicembre 1919.
Tuttavia al presente, a causa delle vicissitudini dei tempi e delle cose e per le distruzioni dell'ultima guerra, la Basilica di San Nicola non solo ha perduto l'antico splendore, ma è op­pressa da parecchie e gravi difficoltà e il culto divino in essa è stato alquanto trascurato.
Per la qual cosa il clero e il popolo di Bari, che considerando il tempio di San Nicola come il principale monumento della città e baluardo della cittadinanza, con ardenti suppliche testé ha richiesto alla Sede Apostolica, perché provve­desse opportunamente al decoro e all'incremento del famoso Santuario.
Noi pertanto desiderosi di arricchire la città di Bari di una nuova testimonianza di benevolenza e fornire prova della Nostra devozione verso san Nicola, avuto il favorevole parere del Venerabile Nostro Fratello Cardinale Segretario della S. Congregazione Concistoriale, sentito il consenso, per quanto è necessario, di coloro ai quali importa o che reputano sia di loro interesse, bene considerate le cose, con la pienezza della potestà apostolica, stabiliamo quanto segue:
 
I. La Basilica di San Nicola e il clero ascritto alla medesima, sono immediatamente sog­getti alla Sede Apostolica e sono retti dalle norme che sono contenute nel Decreto menzionato dato da Benedetto XV il 6 dicembre 1919, ma con le innovazioni come appresso.
 
II.   Il titolo di "Gran Priore" viene attribuito all'Arcivescovo pro tempore di Bari in perpetuo, honoris causa.
 
III.    La Basilica di San Nicola e gli edifici annessi sono affidati ad nutum Sanctce Sedis all' Ordine dei Frati Predicatori, insieme con gli uffici e benefici, diritti e doveri, privilegi ed obbligazioni di pertinenza della medesima Basilica.
 
IV.    Il Superiore della Basilica, che sarà anche capo della comunità religiosa, presentato dal Maestro Generale dell'Ordine, deve essere confermato ed investito dalla S. Congregazione Concistoriale. A lui, così confermato ed investito competono tutti i singoli diritti, gli uffici, i privilegi e le facoltà che nel Decreto menzionato vengono attribuiti al "Gran Priore".
 
V.   All'Arcivescovo di Bari, Gran Priore della stessa Basilica di San Nicola, è data potestà:
a)      di pontificare solennemente in uno tra i più solenni giorni festivi, da stabilirsi, una volta per sempre, nella Basilica di San Nicola;
b)      di convocare nella stessa Basilica, con­sigliatosi col Superiore della Basilica, con­gressi e adunanze diocesani di maggiore im­portanza;
c)      di presiedere honoris causa il Comitato delle Feste Patronali di san Nicola, e di nominare i moderatori di detto Comitato, presentati e designati dal Superiore regolare della Basilica;
d)      di presiedere e moderare la solennità festiva che si svolge ogni anno in maggio per la traslazione di san Nicola.
 
VI.   Il Superiore regolare della Basilica, ogni anno, riferirà con lettera circa lo stato economico e patrimoniale della Basilica alla S. Congregazione Concistoriale che ha il diritto di vigilare sul Santuario di S. Nicola sia riguardo alla religione e ai costumi, sia sull’amministrazione dei beni temporali, mobili e immobili, sia circa l'esecuzione degli oneri delle pie fondazioni, delle donazioni e delle offerte.
 
VII.   Lo stesso Superiore, oltre ciò che è stato stabilito nel n. 5 del Decreto summenziona­to, potrà dare la facoltà di ascoltare le con­fessioni e di predicare nella Basilica ai sacerdoti del suo Ordine, legittimamente approvati dai propri Superiori.
 
VIII.  Lo stesso egualmente fungerà da presidente "de facto" del Comitato delle Feste Patronali in onore di san Nicola, di cui è sta­ta fatta già menzione e presenterà all'Arcivescovo di Bari, Gran Priore, gli ele­menti che faranno parte di tale Comitato.
 
IX.     La licenza di assistere ai matrimoni da celebrarsi nella Basilica sarà data dall'Ordinario pro tempore di Bari.
 
X.     Rendendosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio di Superiore della Basilica, ne farà le veci chi farà le veci del Superiore nella casa religiosa.
 
Ad eseguire tutto ciò eleggiamo il venerabile Fratello Marcello Mimmi, Arcivescovo di Bari al quale concediamo le facoltà necessarie ed opportune di suddelegare per tale scopo qualsiasi sacerdote costituito in dignità ecclesiastica, e gli imponiamo l'obbligo di trasmettere quanto prima un documento autentico degli atti della eseguita esecuzione alla S. Congregazione Concistoriale.
Vogliamo e decretiamo che la presente Lettera sia per sempre valida ed efficace e ottenga tutti ed integralmente i suoi effetti e che si debba osservare inviolabilmente da tutti coloro che essa riguarda, e se da qualcuno per qualsiasi autorità con scienza e per ignoranza sia commesso un attentato contro di questa, vogliamo e dichiariamo che sia del tutto invalido ed inutile, non ostante tutte le cose contrarie, anche se degne di speciale menzione, alle quali deroghiamo. Vogliamo altresì che abbiano ugual valore della presente Lettera gli esemplari e gli estratti di questa lettera, anche stampati, purché siano sottoscritti a mano e da un pubblico notaio e muniti del sigillo di qualcuno costituito in dignità ecclesiastica. Nessuno osi infrangere o contrariare questo documento di costituzione, mandato, concessione e della Nostra volontà. Se qualcuno temerariamente oserà farlo, sappia che incorre nella indignazione dell'Onnipotente Signore e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.
 
Dato da Castel Gandolfo, il 5 agosto 1951,
XIII del Nostro Pontificato.
 
Per il Cancelliere di S. R. C.
C. Card. Micara
Sotto-Decano del S. Collegio
 
Fr. A. I. Card. Piazza
Segretario S. C. Concistoriale